Art. 78.

      1. L'articolo 718 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 718. - (Legittimazione all'impugnazione). - Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere, anche se non parteciparono al procedimento, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento».